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C.M. 23/03/2006 n. 9023.2 Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle spese ammissibili rientra nei limiti stabiliti dall'art. 3, comma 4 del decreto attuativo, e di seguito riportati: -settori «Industria» e «Turismo»: da 1 milione di euro a 50 milioni di euro; -settore «Commercio»: da 1 milione di euro a 20 milioni di euro. Su proposta delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'art. 8, comma 11, lettera c) del decreto attuativo, il limite minimo può essere così modificato a) da 400.000 euro a 1.500.000 euro per il settore «Industria», ad ecce zione delle attività di servizi b) da 300.000 euro a 2.500.000 euro per il settore «Turismo» c) da 150.000 euro a 1.000.000 euro per il settore «Commercio» e per le attività di servizi. I predetti programmi non possono essere ammessi alle agevolazioni se avviati prima della presentazione del modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3. 3.3 Alle agevolazioni sono ammissibili i programmi di investimento che rientrano nelle tipologie definite all'art. 3 del decreto attuativo. Per una corretta applicazione di dette definizioni, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni, in relazione a ciascun settore, precisando che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti, qualora non diversamente specificato, all'«unità produttiva», così come definita al precedente punto 1.1. 3.4 Con riferimento al settore «Industria», si precisa che a) per quanto concerne l'ampliamento, per «capacità di produzione» si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo b) per quanto concerne l'ammodernamento: - per «produttivita» si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati, così come indicati nella Scheda tecnica; -per «condizioni ecologiche legate ai processi produttivi» si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro c) per quanto concerne la riconversione: è da intendere tale il programma attraverso il quale, con riferimento alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a «gruppi» differenti. 3.5 Con riferimento al settore «Turismo», si precisa che a) per quanto concerne l'ampliamento, la capacità produttiva è riferita alla potenzialità delle strutture esistenti in termini di disponibilità di numero di camere, posti letto, aree di sosta, ore uomo, ecc. b) per quanto concerne la riconversione: è da intendere tale il programma attraverso il quale si passa da un'attività funzionante, anche non ammissibile alle agevolazioni ai sensi della presente normativa, ad un'altra diversa ammissibile, sempre che ciò sia compatibile con gli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili funzionali alla nuova attività. A tal fine si intende convenzionalmente «funzionante» l'attività in corso alla data di presentazione del Modulo di domanda o che non sia cessata prima dei due anni precedenti tale data. Qualora la suddetta attività preesistente risulti cessata da oltre due anni dalla citata data, il programma viene classificato come nuovo impianto. 3.6 Con riferimento al settore «Commercio», nel caso di ampliamento il programma è finalizzato ad accrescere la capacità produttiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti. Tale incremento, limitatamente agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio nonchè a quelli di vendita all'ingrosso ed ai centri di distribuzione, si realizza attraverso l'aumento significativo della «superficie di vendita», per i primi, o della «superficie totale», per gli altri, dell'unità produttiva non inferiore al 20% di quella preesistente. Per «superficie di vendita» dell'unità produttiva si intende, per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Per gli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e per i centri di distribuzione, la «superficie di vendita» coincide con quella dell'unità produttiva come indicata al precedente punto 1.1. Per i pubblici esercizi, i servizi complementari e per le attività che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico l'incremento della capacità produttiva è espresso in opportune unità di misura e, ove non sia possibile altra soluzione, in numero di ore-uomo. 3.7 Per tutti i settori, la riattivazione consiste nell'utilizzo di una unità produttiva esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine si intende convenzionalmente «permanente», lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purchè capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Per completezza espositiva si precisa che, nel caso di stato di inattività «permanente », qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattività non sia «permanente», l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione, nel caso di attività diversa da quella precedente (si vedano i precedenti punti 3.4 e 3.5). 3.8 Per tutti i settori, per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia sussiste esclusivamente allorchè il programma di investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari ed è con riferimento a quest'ultima tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore regionale di cui al successivo punto 6.4. E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacità di produzione, il programma sarebbe da classificare come «trasferimento ed ampliamento ». In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva compresi tra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto attuativo. Il suddetto valore da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, qualora questa sia già avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare. 3.9 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto attuativo, con riferimento alle tipologie di spesa ammissibili e tenuto conto delle esclusioni e limitazioni ivi previste, si forniscono le seguenti precisazioni. Le spese ammissibili riguardano in generale a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, spese per la stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.8; limitatamente ai settori «Turismo» e «Commercio », quote iniziali di franchising b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche c) opere murarie e assimilate d) infrastrutture specifiche aziendali e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purchè dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni: 1) le spese di cui alla precedente lettera a) sono agevolabili, per le grandi imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici; 2) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) è agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile; 3) le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile; 4) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile; 5) in relazione alle spese di cui alle lettere c) e d), si precisa: per il settore «Turismo», le spese riguardanti l'acquisto di un immobile esistente (opere murarie e assimilate, funzionali, ancorchè a seguito di modifiche, all'attività ammissibile, comprensive o meno del relativo suolo), possono essere agevolate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile; per il settore «Commercio », l'importo complessivo delle spese di cui alle lettere c) e d), è agevolabile fino ad un ammontare massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile dell'intero programma. Pertanto, per entrambi i predetti settori, un programma consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere murarie non è agevolabile. Nel caso che il programma preveda l'acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il solo suolo aziendale e per le opere murarie, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso. Limitatamente al settore «Industria», l'acquisto del solo immobile aziendale non inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle tipologie di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto attuativo, può essere ammesso alle agevolazioni solo se l'impresa richiedente conduceva precedentemente la propria attività in locali in fitto; in tal caso si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di «ammodernamento». Si precisa inoltre: per il settore «Industria», le spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto; per il settore «Commercio » le spese di cui alle lettere c) e d) sostenute dalle imprese fornitrici di servizi complementari possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali; a tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto. A titolo di esempio si specifica che per una società di gestione di centri commerciali non possono essere considerate pertinenti le spese riferite agli spazi ed alle infrastrutture comuni che essa ha in gestione in quanto non facenti parte dell'unità produttiva; |
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